Pianificazione e governo del territorio
Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)
Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it (link is external)
Il decreto in formato PDF (link is external)
Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico
Sotto-sezione di 1 livello Pianificazione e governo del territorio
Gli obblighi previsti dalla sezione Pianificazione e governo del territorio non riguardano questa pubblica amministrazione
Contenuti
- Atti di governo del territorio (Piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesaggistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione)
- Schemi di provvedimento, delibere di adozione o approvazione e relativi allegati tecnici
Art. 39
Art. 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
Non ci sono articoli in questa categoria. Se si visualizzano le sottocategorie, dovrebbero contenere degli articoli.